(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
         della regione Calabria n. 107 del 4 settembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Beni della Regione - Classificazione
 
   1.  La  Regione  ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai
sensi dell'art. 119 della Costituzione.
   I beni della Regione si distinguono in  demaniali  e  patrimoniali
secondo le norme di cui all'art. 822 e seguenti del codice civile.
   2.  Fanno parte del demanio regionale i beni della specie indicati
nel secondo comma dell'art. 822 c.c., se  appartengono  alla  Regione
per acquisizione a qualsiasi titolo.
   3.  I  beni  patrimoniali  si  distinguono in beni indisponibili e
disponibili nonche' in mobili ed immobili.
   4. Fanno parte del patrimonio indisponibili della Regione i  beni,
a  qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e
terzo comma dell'ex art. 826  c.c.,  nonche'  tutti  gli  altri  beni
definiti tali da leggi statali e regionali.
   5.  Fanno  parte  del  patrimonio disponibile della Regione i beni
diversi da quelli indicati al precedente comma.