(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 107 del 4 settembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Beni della Regione - Classificazione 1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme di cui all'art. 822 e seguenti del codice civile. 2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie indicati nel secondo comma dell'art. 822 c.c., se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo. 3. I beni patrimoniali si distinguono in beni indisponibili e disponibili nonche' in mobili ed immobili. 4. Fanno parte del patrimonio indisponibili della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, delle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'ex art. 826 c.c., nonche' tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali e regionali. 5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.